Corte di Cassazione (3220/2025) - Concordato fallimentare: le società di cartolarizzazione non iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB cui siano stati ceduti dei crediti dopo la dichiarazione di fallimento sono escluse dal voto.

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Data di riferimento: 
08/02/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2025, n. 3220 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi e Cosmo Crolla.

Concordato fallimentare – Crediti trasferiti dopo la dichiarazione di fallimento – Società di cartolarizzazione non iscritta nell’albo degli intermediari finanziari – Esclusione dall'espressione del voto – Fondamento.

Il tenore letterale dell’art. 127, comma 7, L. fall., secondo il quale, nel concordato fallimentare, i trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano stati effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari, osta alla spettanza di detto diritto anche ad una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla legge n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di “acquisto in blocco” dei crediti, allorquando la stessa non risulti iscritta nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 395 del 1993. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

Alle società di cartolarizzazione non è preclusa la possibilità di operare quale intermediario finanziario ottenendo tale status professionale, soggetto a costante controllo, mediante l’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 106 TUB e, conseguentemente, manifestare il diritto di voto in un concordato fallimentare pur avendo acquistato i crediti dopo la dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32704/CrisiImpresa?Crediti-ceduti-post-fallimento-e-voto-della-societ%C3%A0-di-cartolarizzazione

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-febbraio-2025-n-3220-pres-ferro-est-crolla

[la Corte ha sottolineato che la volontà del legislatore di non modificare i requisiti soggettivi per l'esercizio del voto nel concordato fallimentare e quindi di tenere, in particolare, separato il trattamento degli “altri intermediari finanziari” rispetto alla diversa categoria delle SPV utilizzate nella cartolarizzazione dei crediti ha trovato conferma nel disposto dell'art. 243 C.C.I., disposizione non mutata neanche nei correttivi seguenti].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: