Tribunale di Brindisi - Liquidazione controllata: la natura pubblicista di un credito non costituisce circostanza ostativa all’accesso alla procedura, né comporta che tale posta patrimoniale possa essere sottratta alla falcidia.

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Data di riferimento: 
14/01/2025

Tribunale di Brindisi, Settore Procedure Concorsuali, 14 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Francesco Giliberti.

Liquidazione controllata - Natura pubblicistica del credito – Credito anche derivante da condanna per responsabilità erariale passata in giudicato - Circostanza ostativa all'accesso alla procedura o alla falcidia in essa prevista – Esclusione – Fondamento.

In tema di liquidazione controllata si deve ritenere che la natura pubblicistica di un credito, per quanto derivante da una pronuncia di condanna per responsabilità erariale passata in giudicato, non costituisca circostanza ostativa all’accesso alla procedura, né comporti che tale posta patrimoniale possa essere sottratta alla falcidia ingenerata dalla ricomprensione di essa nel programma liquidatorio. Nel senso della assoggettabilità alla procedura liquidatoria esdebitatoria anche dei crediti pubblici, depone il fatto che, sotto il profilo testuale, l'art.268, comma 4, C.C.I. prevede l’espressa esclusione di alcune tipologie di debiti in ragione della genesi degli stessi o della loro natura; ipotesi che, in considerazione della generalità del principio di onnicomprensività della procedura liquidatoria esdebitatoria, che costituisce il fine ultimo della normativa settoriale volta a consentire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, come inaugurata dalla L. 3 del 2012 e mutuata dal Codice della crisi e dell'Insolvenza, devono ritenersi tassative e di stretta interpretazione e quindi non estensibili ad altre ipotesi non contemplate. In tale direzione, depone il fatto che, sotto il profilo sistematico, non vi sono indizi normativi o elementi di disciplina che portino a ritenere che l’ordinamento, nel legittimare un sacrificio del diritto all'integrale soddisfazione dei crediti, abbia circondato di speciali garanzie il credito pubblico, anche se di natura risarcitoria e per responsabilità contabile, sotto il profilo della sua non tangibilità nel quantum. D’altronde, costituisce principio interpretativo consolidato, seppur conseguente al ribaltamento delle originarie posizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quello per cui i crediti fiscali, anche se di derivazione comunitaria come l’Iva, il cui gettito è destinato a confluire nelle casse dell’Unione, sono, normalmente, destinati a subire la falcidia propria delle procedure concorsuali sia maggiori che minori. Ciò, ogniqualvolta siano state rispettate le condizioni, prima individuate in sede interpretativa dalla stessa Corte e, poi, trasfuse nella novella della legge fallimentare, ovvero l’esistenza di un procedimento che sia idoneo ad assicurare, con le sue specifiche garanzie, che il credito non conoscerebbe, aliunde, una migliore percentuale di realizzazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32600/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Brindisi-sulla-liquidazione-controllata

[in tema di falcidiabilità in sede di concordato preventivo in particolare dell'IVA, cfr. in questa rivista: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 7 aprile 2016 ].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza