Tribunale di Busto Arsizio – Concordato in continuità aziendale: presupposto perché sia possibile procedere all'omologazione trasversale, anche se dissenziente sia una classe di creditori chirografari.

Tribunale di Busto Arsizio, 08 maggio 2024 – Pres. Marco Giovanni Lualdi, Rel. Nicolò Grimaudo.
Concordato preventivo in continuità aziendale - Mancata approvazione da parte di tutte le classi - Classe dissenziente composta da creditori chirografari - Presupposto perché si possa procedere all'omologazione trasversale in particolare con riferimento a quello ex lettera b) dell'art. 112, secondo comma, C.C.I.
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale l'art. 112, comma 2, C.C.I. prevede che, in caso di proposta concordataria non approvata all’unanimità delle classi come di regola richiesto dall'art. 109, quinto comma, C.C.I., il tribunale omologhi il piano se, a seguito di una verifica d'ufficio, ricorrano congiuntamente le condizioni elencate alle lettere a-d del medesimo comma. Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui alla lett. b) che, con formula sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 84, comma 6, C.C.I., prescrive che “il valore eccedente quello di liquidazione deve essere distribuito “in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”, si deve ritenere, in via interpretativa, che, nonostante l'utilizzo del sostantivo “grado”, che sembrerebbe circoscrivere tale obbligo alla sola soddisfazione dei creditori privilegiati non essendo i creditori chirografari suscettibili di essere ordinati per grado, un medesimo trattamento debba essere riservato a qualunque classe di creditori, purché “interessata” e “dissenziente”; ciò, in assenza di conflitto tra disposizioni ma di un necessario coordinamento tra norme, alla luce dell'art. 11 comma 1, lett. c) della Direttiva UE 2019/1023 che, in tema di ristrutturazione trasversale utilizza con riferimento ai creditori dissenzienti (tout court), al rango (invece che al grado) e alle classi inferiori (invece che alle classi di grado inferiore). Pertanto, anche tenuto conto di quanto dispone l'art. 120 quater C.C.I. che , nel caso di “concordato con attribuzioni ai soci”, declina il cram-down con riferimento al “rango” della classe dissenziente, nel caso di dissenso ad opera di una classe di creditori chirografari, l’omologazione trasversale sarà subordinata alla verifica che tale classe sia trattata in misura pari alle altre classi chirografarie (rectius: alla classe chirografaria destinataria del trattamento migliore) e in misura superiore alle classi di creditori postergati e dei soci. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)