Tribunale di Castrovillari – Apertura possibile della liquidazione controllata anche se richiesta in via subordinata a quella di liquidazione giudiziale. Presupposti perché l'eccezione di assenza di attivo risulti proponibile.

Tribunale di Castrovillari, Sez. Civile – Ufficio Procedure Concorsuali, 25 marzo 2024 – Pres. Beatrice Magarò, Rel. Alessandro Paone, Giud. Gianluca Di Giovanni.
Liquidazione controllata – Istanza di apertura proposta da un creditore in via subordinata a quella di liquidazione giudiziale – Accoglibilità – Fondamento.
Liquidazione controllata – Istanza di apertura proposta da un creditore nei confronti di una persona giuridica – Eccezione di assenza di attivo da distribuire ai creditori sollevata dalla debitrice – Inammissibilità – Ragione sottostante.
Non è d'ostacolo all'apertura della liquidazione controllata, ricorrendone i necessari presupposti, il fatto che sia stata richiesta da un creditore in via subordinata rispetto a quella della liquidazione giudiziale, non rinvenendosi nelle disposizioni del CCII alcun impedimento e non ravvisandosi alcuna lesione del diritto di difesa del debitore che, costituendosi, ha la facoltà di controdedurre con riferimento ad entrambe le domande (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove sia proposta da un creditore istanza di liquidazione controllata a carico di una s.a.s e del suo unico socio accomandatario, non è di ostacolo all’apertura della procedura la circostanza che come sostenuto dai resistenti, non sarebbe possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, considerato che la previsione di cui all’art. 268, comma 3, C.C.I. riguarda solo l’ipotesi in cui la domanda sia proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non anche l’ipotesi in cui tale domanda sia proposta nei confronti di una persona giuridica e ciò ancorché, come nel caso di specie, si tratti appunto, come nello specifico, di una società in accomandita semplice con un solo socio accomandatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento a quanto sopra si sottolinea che il D. Lgs. 136/2024 ha integrato la previsione come già contemplata da detto articolo introducendo una seconda frase nella quale è, tra l'altro, contenuto un riferimento alla documentazione da allegarsi all'attestazione come in precedenza inserito nella precedente seconda frase come eliminata. Questo il testo della parte aggiunta: “Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.”]