Tribunale di Bologna – Concordato minore: esclusa l’applicazione analogica dell’art. 84, III° CCII. Cram down fiscale anche in caso di contestazione della sola ammissibilità della proposta.

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Data di riferimento: 
22/03/2024

Tribunale di Bologna, 22 marzo 2024 – G.D. dott. Michele Guernelli

Concordato minore – Contenuto libero – Continuità aziendale – Esclusa applicazione analogica art. 84, III° CCII.

Concordato minore – Contestazione ammissibilità proposta e non convenienza - Cram down fiscale - Applicabilità.

L’art. 74, III° CCII, per entrambe le forme di concordato minore (in continuità e liquidatorio), prevede che la proposta ha contenuto libero, bastando l’indicazione specifica di tempi e modalità per superare la crisi, potendo prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma. Tale particolare disciplina, che si attaglia alla necessità di meglio salvaguardare le attività imprenditoriali di minori dimensioni, sembra in effetti precludere l’applicazione analogica dell’art. 84, III° CCII che prevede che, in caso di concordato preventivo in continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti, in misura anche non prevalente, dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di concordato minore, la regola del cram down fiscale di cui all’art. 80, III° CCII è applicabile anche qualora l’amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie abbiano contestato l’ammissibilità della proposta e non già la sua convenienza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32355?Tribunale-di-Bologna%3A-ammissibile-il-concordato-minore-con-sola-finanza-esterna

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza