Tribunale di Milano – Domanda di liquidazione giudiziale di gruppo: presupposti richiesti per l'apertura di una procedura unitaria e tribunale competente.

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Data di riferimento: 
20/05/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 20 maggio 2024 – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Luca Giani.

Liquidazione giudiziale di gruppo – Domanda di accesso presentata contemporaneamente da più imprese – Apertura di una procedura unitaria - Tribunale competente.

Liquidazione giudiziale - Domanda di accesso presentata contemporaneamente da più imprese - Riscontro della loro appartenenza ad uno stesso gruppo – Presupposti necessari per addivenire all'apertura di una procedura unitaria.

Ai sensi dell'art. 287 quarto comma, C.C.I. qualora la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 C.C.I., in relazione al centro di interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497 bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento delle altre, oppure, in mancanza, della impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In mancanza del rapporto di direzione e controllo da parte di una società del gruppo, la partecipazione a quella da parte di più imprese, tutte istanti per la liquidazione giudiziale, può, ai sensi dell'art. 287, primo comma, C.C.I., desumersi dal fatto che presentino tra loro collegamenti di natura economica e produttiva, la composizione dei rispettivi patrimoni sia stata incisa da rapporti e operazioni infragruppo, risultino amministrate dai medesimi soggetti; tali elementi integrano i requisiti fondanti l’opportunità di assoggettamento di tutte le imprese del gruppo a una procedura di liquidazione giudiziaria unitaria, così da procedere a forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi in funzione dell’obiettivo del miglior soddisfacimento delle diverse imprese del gruppo, fermo restando che gli ulteriori requisiti dimensionali di cui agli artt. 2 e 121 C.C.I., come emergenti dai bilanci depositati in atti, ed il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, ultimo comma, C.C.I. richiesti per l'apertura di quella procedura vanno valutati singolarmente con riguardo a ciascuna di quelle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32245/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Milano-indica-i-presupposti-per-l%E2%80%99applicazione-della-liquidazione-giudiziale-di-gruppo

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-16-maggio-2024-pres-de-simone-est-agnese

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza