Tribunale di Milano – Dichiarazione di inammissibilità di una domanda prenotativa di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e presupposti perché un analogo ricorso possa essere ripresentato.

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Data di riferimento: 
12/09/2024

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 12 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Vincenza Agnese e Guendalina Alessandra Virginia Pascale.

Domanda prenotativa – Mancato rispetto del termine per la presentazione della proposta e del piano - Dichiarazione di inammissibilità – Scadenza del termine per proporre reclamo - Riproponibilità di un analogo nuovo ricorso – Intervenuti mutamenti fattuali nella vita dell'impresa - Presupposto necessario – Cambiamenti irrilevanti.

Intervenuta la dichiarazione di inammissibilità di una domanda prenotativa di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi a motivo del mancato rispetto del termine per la presentazione della proposta e del piano, una domanda dello stesso tipo può, decorso il termine per proporre reclamo, a mente dell’art. 47, comma 6, C.C.I., essere riproposta, ma solo laddove intervengano “mutamenti delle circostanze” da intendersi quali cambiamenti fattuali intervenuti nella vita dell’impresa ricorrente, non precedentemente prospettati o prospettabili, che rendano giustificabile una ripartenza nell’individuazione di una soluzione di quel tipo. Si deve pertanto ritenere che non integrino il presupposto indicato dalla norma, in quanto attendono piuttosto una mera scelta processuale, ad esempio, come nello specifico: la nomina di nuovi professionisti (legali o advisor) esperti non solo per i profili di natura giuridica, ma anche e soprattutto per i profili di natura contabile e finanziaria; la prospettazione di introdurre, alla scadenza del nuovo termine, un differente strumento rispetto a quello precedentemente indicato (un concordato preventivo in continuità indiretta piuttosto che un accordo di ristrutturazione, come avvenuto in sede di precedente ricorso); ovvero la costituzione di una ulteriore società ad opera dell'amministratore e l'affitto dell'azienda in crisi a questa newco, con connesso contratto estimatorio che comprende la messa a disposizione in favore della nuova società di materie prime, semilavorati e magazzino, il tutto proprio il giorno prima dell'udienza fissata, come da ricorso presentato dal P.M., a seguito della dichiarazione di inammissibilità della precedente domanda, di apertura della liquidazione giudiziale, ciò in quanto una iniziativa di quel tipo si palesa come strumento abusivo preordinato unicamente al fine di mutare l’operatività dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-12-settembre-2024-pres-est-de-simone

 

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza