Tribunale di Roma - Concordato preventivo cessione parziale dei beni e pagamento immediato dei creditori privilegiati.

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Data di riferimento: 
29/07/2010

Tribunale di Roma, 29 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Proposta presentata da società - Deliberazione del consiglio di amministrazione - Coincidenza con il contenuto della proposta - Necessità.

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Cessione contrattuale - Cessione parziale - Esclusione.

Concordato preventivo - Creditori privilegiati - Pagamento immediato in denaro - Necessità - Dilazione di pagamento - Esclusione dal voto - Inammissibilità.

La norma contenuta nell'articolo 161, comma 4, legge fallimentare, la quale prescrive che la domanda di concordato preventivo presentata dalla società debba essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152, legge fallimentare, deve essere interpretata nel senso che fra la proposta di concordato e la sua deliberazione da parte dell'organo sociale vi debba essere perfetta coincidenza di contenuto. (fb) (riproduzione riservata)

La cessione dei beni ai creditori prevista nell'ambito del concordato preventivo, riguarda tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore, così come disposto dall'articolo 160, comma 2, n. 2, della legge fallimentare, nel testo anteriore alla riforma. Ne consegue che, in sede di concordato, non è configurabile una cessione ai creditori di una parte soltanto dei beni, posto che, in tal caso, non potrebbe prodursi l'effetto esdebitatorio del concordato, diversamente da quanto, invece, accade con la cessione contrattuale prevista dall'articolo 1977, codice civile, ove i creditori cessionari hanno facoltà di agire in via esecutiva anche sui beni non ceduti. (fb) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati si giustifica solo in ragione del fatto che i diritti di tali creditori non vengono in alcun modo intaccati, dovendosi per essi prevedere il pagamento integrale, da effettuarsi in denaro ed immediatamente, fatti ovviamente salvi i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei beni per la parte del ricavato a ciò destinata. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]