Tribunale di Milano – Anche in sede di procedura di liquidazione dei beni ex L.3/2012, l'esecuzione dell'ordine del giudice di liberazione dei beni, in particolare degli immobili occupati, è rimessa all'attuazione del liquidatore.

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Data di riferimento: 
13/04/2024

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 13 aprile 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone.

Procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14 ter, L. 3/2012 – Ordine di liberazione dei beni emesso dal giudice – Modalità di attuazione – Esecuzione rimessa al liquidatore – Fondamento.

Stante che appare irragionevole che la mancata espressa previsione, con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012 (ora liquidazione controllata), delle modalità di attuazione dell’ordine di liberazione dei beni emesso dal giudice ai sensi dell'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera e) L. 3/2012 (ora art. 270 comma 2, lettera e, C.C.I.), comporti per il liquidatore la necessità di ricorrere ad un procedimento di esecuzione per rilascio per la sua esecuzione, con moltiplicazione di tempi e costi e conseguente pregiudizio dell’interesse dei creditori, deve ritenersi, in particolare per quanto concerne gli immobili posti in vendita, considerata la natura coattiva della stessa e le finalità che essa persegue, che possa, anzi debba, farsi applicazione, anche nel vigore della legge fallimentare, della regola generale di cui all’art. 560 c.p.c., norma propria dell’espropriazione immobiliare, di carattere generale e valevole per tutte le vendite attuate contro la volontà del debitore, ora non a caso sostanzialmente riprodotta, con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, nella disposizione specifica dell’art. 216 C.C.I., e che, pertanto, l'esecuzione dell'ordine di liberazione sia rimessa all’attuazione del liquidatore, quale custode naturale dei beni della procedura. In ragione della particolare tutela offerta dalla disposizione codicistica al debitore e al suo nucleo familiare nell’ipotesi in cui la vendita sia relativa all’immobile da questi occupato, l’ordine di liberazione potrà (anche alla luce del disposto dell'art. 147, comma 2, C.C.I. come richiamato dall'art. 216 C.C.I.) , essere attuato solo dopo il previsto atto di trasferimento del bene (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-13-aprile-2024-pres-de-simone

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: