Tribunale di Cosenza – Concordato in continuità: inammissibilità che, nel caso non risulti approvato da tutte le classi, possano, a fini omologatori, trovare applicazione cumulativamente la “ristrutturazione trasversale” e il c.d. cram down fiscale.

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Data di riferimento: 
12/06/2024

Tribunale di Cosenza, Sez. I civ., 12 giugno 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rosangela Viteritti, Giud. Est. Francesca Familiari, Giud. Mariarosaria Savaglio.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Approvazione da parte di tutte le classi – Presupposto necessario a fini omologatori – Possibilità in mancanza per addivenirvi di fare ricorso alla “ristrutturazione trasversale” - Inammissibilità che possa trovare contestualmente applicazione il c.d. cram down fiscale – Fondamento.

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, si deve ritenere, che laddove risulti approvato solo da alcune delle classi previste e non da tutte, non sia compatibile che per poter essere comunque omologato il c.d. cram downfiscale, dettato dall’art. 88, comma 2 bis, C.C.I. possa operare contestualmente con quello della “ristrutturazione trasversale”, c.d. cross class cram down, di cui all’art. 112, comma 2, C.C.I., ciò in quanto tale incompatibilità trova giustificazione: (i) dal tenore letterale dell’art. 88, comma 2 bis, C.C.I. che, in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie

, ammette che quel concordato possa essere forzatamente omologato quando l'adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109 C.C.I. e, a tal fine richiama espressamente le percentuali previste dal comma 1 dell’art. 109 e, dunque, quelle previste in riferimento al concordato liquidatorio, non anche quelle del comma 5 del medesimo articolo, riferite al concordato in continuità aziendale, per la cui approvazione è richiesto, difatti, che “tutte le classi votino a favore”, e (ii) dalle parole iniziali dell'art. 88 rubricato “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, che disciplina l’istituto della c.d. “transazione fiscale”, che appunto nell'incipit del primo comma rinvia anche per le ipotesi di piano che preveda la falcidia del credito fiscale o previdenziale, nel caso trattasi di concordato in continuità aziendale, alle regole speciali trattate per l'omologa dall'art. 112, comma 2, C.C.I. Del resto, ritenere i due istituti applicabili cumulativamente porterebbe alle conseguenze estreme di consentire al tribunale l’omologa di un concordato in continuità pur a fronte della totale mancanza di approvazione da parte del ceto creditorio; ciò non potrebbe difatti escludersi ove si consentisse di superare, ex art. 88, comma 2 bis, C.C.I. il voto contrario delle agenzie ed enti fiscali o degli enti previdenziali e, nel contempo, applicare la disciplina dettata dall’art. 112 comma 2 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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