Tribunale di Pescara – Liquidazione controllata: problematiche relative alle procedure familiari, ai soci di società cancellate, alla rilevanza degli atti in frode ed alla necessità dell’udienza di convocazione dei contraddittori laddove individuabili.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/07/2024

Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024 – Presidente dott. Elio Bongrazio, Consigliere relatore dott.ssa Federica Colantonio

Liquidazione controllata – Procedure familiari – Art. 66 CCII – Portata generale – Applicabilità.

Liquidazione controllata – Condizioni per ammissione - Irrilevanza atti in frode ai fini dell’apertura della procedura.

Liquidazione controllata – Socio illimitatamente responsabile – Chiusura società da oltre un anno – Ammissibilità.

Liquidazione controllata – Artt. 40 e 41 CCII – Udienza di convocazione delle parti – Applicabilità.

L’art. 66 CCII, dettato in materia di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, è applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65, I° CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma di cui all’art. 14 – quinquies, I° L. n. 3/2012, in ragione dell’estensione della legittimazione a chiedere l’apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

La liquidazione controllata può essere richiesta dal socio illimitatamente responsabile di società di persone cancellata dal Registro Imprese da oltre un anno nonché socio illimitatamente responsabile di altra società di persone, inattiva e con procedure esecutive pendenti, non assoggettabile a liquidazione giudiziale per carenza dei requisiti dimensionali previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Dalla lettura degli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato dall’imprenditore con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 L.F. secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede la convocazione delle parti solo nell’ipotesi in cui degli specifici contradditori siano individuabili. Tale soluzione deve ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31774/CrisiImpresa?Ammissibile-la-liquidazione-controllata-familiare

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31788/CrisiImpresa?Irrilevante-l%E2%80%99atto-in-frode-ai-fini-dell%E2%80%99apertura-della-liquidazione-controllata

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31781/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-del-socio-illimitatamente-responsabile

[Cfr in questa rivista con riferimento alla prima massima: Tribunale di Verona, 06 ottobre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6515, Tribunale di Pistoia, 21 giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7079, Tribunale Ravenna, 21 Ottobre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7267, Tribunale Mantova, 15 dicembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7442; in senso contrario alla prima massima: Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7651. Con riguardo alla seconda massima: Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 01 dicembre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6646 .Con riferimento alla quarta massima: Tribunale di Verona, 06 ottobre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6515; Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20187https://www.unijuris.it/node/3749]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza