Tribunale di Siena – Liquidazione controllata: ammissibile la prosecuzione dell’attività d’impresa individuale senza specifica autorizzazione del Tribunale.

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Data di riferimento: 
14/06/2024

Tribunale di Siena, 14 giugno 2024 (data di decisione) – Presidente dott.ssa Marianna Serrao, Consigliere relatore dott.ssa Marta Dell’Unto

Liquidazione controllata – Prosecuzione attività d’impresa individuale– Compatibilità – No autorizzazione – Vigilanza liquidatore.

Il mantenimento dell’attività d’impresa individuale è compatibile con il dato normativo: peraltro, non deve procedersi all’adozione di un provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore, trattandosi piuttosto della prosecuzione dell’attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dalla medesima debitrice, da cui quest’ultima trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, una parte rilevante dell’attivo da utilizzare (per almeno un triennio). L’attività d’impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà verificane i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31835/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-e-prosecuzione-dell%E2%80%99attivit%C3%A0-del-debitore

[Cfr in questa rivista: Tribunale Bologna, 14 Giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7021, Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, in https://www.unijuris.it/node/7084 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: