Tribunale di Pescara – Liquidazione giudiziale: ipotesi di rigetto per illiceità della causa dell'istanza di insinuazione al passivo di una banca, volta ad ottenere la restituzione dell'importo in precedenza erogato a titolo di finanziamento.

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Data di riferimento: 
02/07/2024

Tribunale Ordinario di Pescara, Fallimento e Proced. Concorsuali civ,.02 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Elio Bongrazio, Rel. Luigina Tiziana Marganella, Giud. Daniela Angelozzi.

Liquidazione giudiziale – Insinuazione al passivo da parte di un banca – Istanza volta a ottenere la restituzione di quanto erogato alla fallita in bonis quale finanziamento – Incapacità di indicare lo scopo per cui era stato richiesto - Desumibile mancato esame del merito creditizio - Nullità del sottostante contratto per illiceità della causa – Rigetto della domanda e della conseguente opposizione.

Laddove non solo in sede di insinuazione allo stato passivo, ma neppure in sede di opposizione, la banca creditrice sia stata e sia in grado di indicare lo scopo preciso di un finanziamento concesso alla fallita, allorché in bonis, di cui richieda la restituzione, essendosi in entrambi tali circostanze limitata a fare riferimento ad un generico “reintegro circolante”, dicitura che può fare riferimento ad una pluralità di eventi (quali, ad esempio, il destinarsi da parte del soggetto beneficiato la somma erogata a finanziare l'approvvigionamento di materie prime o di prodotti finiti, od a reintegrare il capitale circolante per stabilizzare la propria riserva di cassa e far fronte più facilmente al fabbisogno relativo ai propri debiti), tale incapacità si deve ritenere mini alla radice la validità del sottostante accordo, non essendo possibile per gli organi (curatore, giudice delegato e tribunale) verificarne la causa per stabilirne la legittimità. L'assenza di un’istruttoria propedeutica alla concessione del finanziamento che tale mancanza fa presumere concreta violazione del dovere di diligenza qualificata e delle norme che regolano l’attività bancaria e, seppure risulti lecita la concessione di un finanziamento a favore di un'impresa in crisi, la non speculatività del prestito non esclude, di per sé, una valutazione di illiceità allorché si inserisca in un “contesto di ambigua negoziazione iniziale, tardiva qualificazione giuridica e finale innesto in una vicenda di riprovevole aggravamento del dissesto dell'impresa finanziata” (Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31724/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo-e-nullit%C3%A0-del-contratto-di-finanziamento

[in tema di natura impugnatoria e di estensione e limiti dell'opposizione allo stato passivo, e di differenza rispetto all'appello, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 novembre 2022, n. 33744 https://www.unijuris.it/node/6852; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 novembre 2022, n. 32750 https://www.unijuris.it/node/6568 e Corte di Cassazione, Sez. I, 25 marzo 2022, n. 9730 https://www.unijuris.it/node/6196; in tema di onere della prova come gravante sull'opponente e di modalità possibile del suo assolvimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2023, n. 29291 https://www.unijuris.it/node/7287; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 13 novembre 2020, n. 25663 https://www.unijuris.it/node/5422 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza