Tribunale di Terni – Presentazione di una domanda in bianco di concordato minore: non applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 40, X° CCII, concessione del termine per integrazione e divieto di apertura della liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
05/04/2024

Tribunale di Terni, 05 aprile 2024 – Presidente relatore dott. Alessandro Nastri

Concordato minore – Domanda in bianco – Concessione termine per integrazione – Divieto di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Concordato minore – Domanda in bianco – Richiesta termine per integrazione – Non applicabilità termine decadenziale di cui all’art. 40, X° - Concessione termine.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 270, I° e 271, I° CCII, la presentazione, da parte del debitore, di una domanda “in bianco” di accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV impedisce temporaneamente, fino all’eventuale realizzarsi delle condizioni di cui all’art. 271, II° comma, II° periodo CCII, l’apertura della procedura di liquidazione controllata su istanza di uno o più creditori, imponendo al Tribunale di concedere un termine per l’integrazione della domanda. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di concordato minore, in caso di presentazione da parte del debitore di una domanda “in bianco” di accesso, con richiesta di concessione di un termine per l’integrazione della domanda, non osta alla concessione di detto termine il fatto che la domanda prenotativa sia stata presentata dopo la prima udienza del procedimento unitario instaurato dai creditori per l’apertura della liquidazione controllata, non essendo applicabile il termine decadenziale di cui al all’art. 40, X° comma, primo periodo CCII, poiché tale disposizione, da un lato, fa espresso riferimento esclusivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi presentata in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore e non appare suscettibile di applicazione analogica. Dall’altro, l’art. 40, X° comma, primo periodo CCII non può ritenersi applicabile in ragione della specifica disposizione di cui all’art. 271, I° CCII e soprattutto con la previsione di cui all’art. 270, I° CCII in base alla quale una delle condizioni imprescindibili per l’apertura della liquidazione controllata è costituita dall’”assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV”. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-5-aprile-2024-pres-est-nastri

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31744/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata%3A-il-termine-ex-art.-271-CCII-pu%C3%B2-essere-chiesto-anche-dopo-la-prima-udienza

[Cfr in questa rivista, con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Parma, 04.07.2024, in https://www.unijuris.it/node/7879 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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