Corte di Cassazione (8069/2024) - Responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento: liquidazione del danno ex art. 2486, comma 3 c.c.

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Data di riferimento: 
25/03/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2024, n. 8069 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Loredana Nazzicone.

Responsabilità degli amministratori di società di capitali- Compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento - Liquidazione equitativa del danno – Applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali o di quello del deficit patrimoniale - Possibile deduzione e individuazione di un diverso criterio.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-marzo-2024-n-8069-pres-de-chiara-est-nazzicone

[in tema di azione di responsabilità e di prova gravante sugli amministratori convenuti volti ad escludere il compimento da parte loro di atti di mala gestio, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 5 gennaio 2022, n. 198 https://www.unijuris.it/node/6064, in tema di possibilità di quantificazione del danno causato dagli amministratori in via equitativa mediante calcolo della differenza tra l’attivo acquisito valutato nella prospettiva di realizzo e il passivo accertato all’interno della procedura concorsuale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 febbraio 2018 n. 2500 https://www.unijuris.it/node/3987; Cassazione civile, Sez. I 3 gennaio 2017, n. 38 https://www.unijuris.it/node/3147 e Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza