Tribunale di La Spezia – Laddove risultino rispettate le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, C.C.I. un concordato in continuità può essere, anche in presenza di classi di creditori dissenzienti, omologato.

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Data di riferimento: 
29/02/2024

Tribunale di La Spezia, Sez. Civile, 29 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Diana Brusacà, Rel. Maria Grazia Barbuto, Giud. Tiziana Lottini.

Concordato preventivo in continuità diretta – Presenza di classi di creditori dissenzienti ma voto favorevole della maggioranza – Classi formate anche da creditori privilegiati falcidiati – Rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 112, secondo comma , C.C.I. - Possibile omologazione.

Un concordato preventivo in continuità diretta, nonostante quanto previsto dall'art. 109, quinto comma, C.C.I., può essere omologato anche se una o più classi risultano dissenzienti se ricorrono tutte le quattro condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, C.C.I. In particolare, con riferimento alla condizione di cui alla lettera d), prima parte, in ragione dell’approvazione espressa da parte della maggioranza delle classi, purché una formata da creditori titolari di diritti di prelazione [nello specifico la proposta è risultata omologabile in quanto otto delle undici classi previste risultavano favorevoli e la metà di quelle era costituita da creditori privilegiati falcidiati]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-la-spezia-29-febbraio-2024-pres-brusaca-est-barbuto

[Cfr in questa rivista ulteriore giurisprudenza in merito all’art. 112 CCII: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/837 ]

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