Tribunale di Mantova - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati ed ammissione al voto.

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Data di riferimento: 
16/09/2010

Tribunale di Mantova, 16 settembre 2010 - Pres. Nora - Est. De Simone.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Offerta di pagamento degli interessi - Ammissione al voto per la parte non soddisfatta del credito - Quantificazione della parte residua del credito - Differenza tra il tasso bancario e l'interesse legale.

Debbono essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 177, comma 2, legge fallimentare, quei creditori muniti di diritto di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivo preveda il pagamento integrale ma notevolmente dilazionato del credito e ciò nonostante venga loro offerto, per il periodo della dilazione, il pagamento degli interessi nella misura legale. La parte residua del credito per la quale detti creditori debbono essere ammessi al voto può essere determinata quantificando equitativamente il danno causato dal ritardato pagamento nella differenza tra il tasso di interesse applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito e l'interesse legale che sarà corrisposto alla luce della proposta. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]