Corte d'Appello di Roma - Omologazione trasversale di un concordato preventivo in continuità aziendale: legittimazione alla proposizione di un reclamo. Presupposi necessari perché possa aver luogo.
Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 24 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Diego Rosario Antonio Pinto, Cons. Rel. Carmelo Barbieri, Cons. Ludovica Dotti.
Concordato preventivo in continuità – Applicazione dell'omologazione trasversale – Reclamo – Legittimazione alla proposizione.
Concordato in continuità – Omologazione trasversale – Applicazione - Presupposti necessari.
Con riferimento all'avvenuta omologazione trasversale (c.d. cross-class cram-down) ai sensi dell'art. 112, secondo comma, C.C.I. di una proposta di concordato in continuità aziendale non approvata dalla totalità delle classi, con riguardo agli artt. 48 e, appunto, 112 C.C.I. non può ritenersi legittimato al reclamo il soggetto che, pur destinatario del provvedimento di comparizione in quanto dissenziente, non abbia formalmente preso parte al giudizio di omologazione costituendosi in giudizio per richiedere l'accoglimento o il rigetto della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine di poter addivenire, in mancanza dell'approvazione da parte di tutte le classi come richiesto dall'art. 109, quinto comma, C.C.I., all'omologazione trasversale di una proposta di concordato in continuità ai sensi dell'art. 112, secondo comma, C.C.I., fermi gli altri presupposto previsti dalle lettere a), b) e c), deve ritenersi, quanto a quello di cui alla lettera d), ove le condizioni di cui alle lettere i) e ii) dell’art. 11, lettera b) della Direttiva Insolvency (Dir. UE 2019/1023)risultano accorpate, che la locuzione “in mancanza” ivi contenuta tra due virgole, debba intendersi riferita alla non intervenuta approvazione da parte della maggioranza delle classi, come richiesta nella prima parte, e che, dunque, possa risultare sufficiente anche il voto favorevole di una sola classe che abbia le caratteristiche indicate nella parte finale di quel comma. Per definire detta classe di creditori alla quale la norma in esame ha riguardo può essere adottata, recependo una sollecitazione proveniente dalla dottrina, l’espressione “classe degli svantaggiati”: si tratta di una classe di creditori che se fosse applicata la regola della priorità assoluta - APR (ossia, se, come si esprime l’art. 112, lett. d), fosse rispettata "la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione") riceverebbero un trattamento migliore rispetto alla proposta di concordato formulata nel rispetto della priorità relativa – RPR. La comparazione da svolgere al fine di individuare la classe in parola è tra quanto i creditori della classe riceverebbero, comprendendo anche i flussi rinvenienti dalla continuità eccedenti il valore di liquidazione, in applicazione della APR e la soddisfazione che gli stessi conseguirebbero dall’approvazione della proposta di concordato elaborata secondo la RPR. Tali termini di raffronto appaiono preferibili rispetto a quelli della liquidazione giudiziale proposta in RPR, dal momento che una proposta di concordato che prevedesse, anche solo per alcuni creditori, un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile all'esito della liquidazione giudiziale non sarebbe comunque omologabile per difetto di convenienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-roma-24-aprile-2024-pres-pinto-est-barbieri
[Cfr in questa rivista una raccolta di massime in materia: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=trasversale&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A119, con riferimento invece alla prima massima, nel vigore della precedente legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Genova, 23 dicembre 2011 https://www.unijuris.it/node/1282 e Corte d’Appello di Torino, 21 gennaio 2015 https://www.unijuris.it/node/2505].