Corte di Cassazione (8373/2024) – Concordato in continuità e possibilità o meno che i flussi che ne derivano siano liberamente distribuibili: problematica rilevante da affrontarsi in pubblica udienza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 marzo 2024, n, 8373 – Pres. gda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Concordato in continuità – Previsione della libera distribuzione dei flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa – Possibilità o meno di derogare alle cause legittime di prelazione - Problematica rilevante – Questione da risolversi mediante trattazione in pubblica udienza – Decisione assunta i tal senso dalla Sezione Prima civile della Cassazione.
In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza della seguente questione: se nell’ambito di un concordato con continuità aziendale, laddove è previsto il soddisfacimento dei creditori non tramite il ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore, bensì attraverso i flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, tali flussi siano configurabili come finanza esterna e, in quanto tali, siano in grado di integrare il patrimonio del debitore destinato a soddisfare i creditori, nonché se, in tale eventualità, i medesimi, in deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall’art. 2740 c.c. e alle regole del concorso dei creditori di cui agli artt. 2741 c.c. e 160, comma 2, L. fall, possano essere liberamente disponibili dal debitore nella distribuzione ai creditori ovvero debba essere rispettato l’ordine dei privilegi.(Massima Ufficiale)
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