Corte di Cassazione - Compravendita: trascrizione della domanda giudiziale e successivo fallimento - Effetti.

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Data di riferimento: 
23/06/2010

Cassazione, sez. I, 23 giugno 2010 n. 15218
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dopo la dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la domanda del promissario acquirente, se trascritta in precedenza, può trovare accoglimento e gli effetti della sentenza di accoglimento della domanda proposta ex art. 2932 c.c., quando sia trascritta, retroagiscono alla data della trascrizione della domanda, rendendo così la situazione controversa insensibile agli eventi successivi incidenti sulla titolarità e disponibilità del bene oggetto della pretesa. (GF - Riproduzione riservata)

 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]