Procura Generale della Corte di Cassazione – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di divieto di inizio o prosecuzione di procedure esecutive e di applicabilità del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB.

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Data di riferimento: 
26/04/2024

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2024 (data della pronuncia) –Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia.

Apertura delle procedure concorsuali di cui al CCII a carico del debitore esecutato – Corretto inquadramento della specie – Questione di diritto rimessa alla Corte - Nozione di concorsualità – Estensione e limite – Fondamento.

Procedure concorsuali – Istanza di apertura anche prenotativa - Divieto assoluto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari – Sussistenza.

Privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB – Credito fondiario - Eccezione al divieto di inizio o prosecuzione di procedure esecutive – Applicabilità oltre che alla liquidazione giudiziale anche a quella controllata – Esclusione – Facoltà comunque di intervento da parte del liquidatore giudiziale.

Con riferimento alla questione di diritto rimessa alla Corte, relativa al rapporto tra privilegio processuale ex art. 41, comma 2, TUB ed “apertura di una delle procedure concorsuali di cui al CCII a carico del debitore esecutato”, ìn base ai principi interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare può, in ragione di una linea di continuità che caratterizza gli istituti previsti dal nuovo codice, ritenersi che la concorsualità sia un profilo che caratterizza tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ad eccezione degli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In linea di continuità con la pregressa disciplina, in virtù di un'interpretazione sistematica delle norme contenute nel codice della crisi come basata sui principi posti con Legge 155/2017 dal legislatore delegante, seppure il disposto degli artt. 150 e 151 C.C.I. si riferisca espressamente alla sola liquidazione giudiziale, si deve ritenere che permanga il divieto assoluto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari anche in tutte le procedure concorsuali non prettamente liquidatorie, a decorrere, quanto meno, dal deposito della domanda d’accesso, anche se meramente prenotativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB [concernente l'azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di crediti fondiari], è opponibile nel caso di apertura della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale a carico del debitore, mentre non è opponibile in caso di sottoposizione del debitore alle altre procedure concorsuali, in particolare alla liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. C.C.I. (Principio di diritto di cui il P.M. ha richiesto l'enunciazione). In tal caso, quindi con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, si può, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso, ritenere, in particolare, alla luce del richiamo contenuto nell’art. 275, comma 2 C.C.I. alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili e, quindi, essenzialmente all’art. 216 C.C.I., che il liquidatore giudiziale possa, ciò nonostante, subentrare, al fine di farne dichiarare l'improcedibilità, nelle procedure esecutive pendenti in quanto tale intervento è inscindibilmente connesso e funzionale alla vendita del bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31388/CrisiImpresa?Procuratore-Nardecchia-sul-privilegio-processuale-di-cui-all%E2%80%99art.-41%2C-comma-2%2C-TUB-nella-liquidazione-controllata-di-cui-agli-artt.-269-ss.-CCI#google_vig deòlla liquidazione controllata nette

[con riferimento alla prima massima, in tema di presupposto affinché viceversa le norme del nuovo codice della crisi possano utilizzarsi per interpretare le disposizioni della legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; con riferimento alla terza massima e in particolare in tema di applicabilità o meno del privilegio di cui all'art. 41, comma 2 del TUB nel contesto della liquidazione controllata, cfr. in senso affermativo: Tribunale di Brescia, 12 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6928; Tribunale di Torre Annunziata, 14 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6874; Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6839 e Tribunale di Larino, 17 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7262; in senso opposto: Tribunale di Modena, 03 Marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6857 e Tribunale di Treviso, 19 Gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6681].

 

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza