Tribunale di Parma – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di messa a disposizione dei creditori di quota dello stipendio ed anche di quanto maturato a titolo di TFR. Ammontare massimo del compenso spettante agli advisors.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/05/2024

Tribunale di Parma, 22 maggio 2024 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Marco Vittoria.

Liquidazione controllata – Messa a disposizione dei creditori del TFR – Limiti.

Liquidazione controllata – Compenso spettante ai difensori/advisors – Misura da rapportarsi a quanto previsto a favore del professionista nominato quale OCC – Limite complessivo in ragione dell'ammontare delle spese di procedura.

Con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione controllata come proposta da un soggetto sovraindebitato che, in assenza di altri beni, preveda di mettere a disposizione dei creditori, per i successivi tre anni, solo la quota del suo stipendio mensile eccedente le spese minime essenziali di vita, si deve ritenere per quanto concerne il suo avere diritto, al termine della prestazione lavorativa, al riconoscimento del TFR, trattandosi di credito certo e liquido esigibile solo in corrispondenza di tale momento, che: a) ove il credito da TFR del sovraindebitato sia divenuto esigibile prima dell’apertura della liquidazione controllata, esso, divenuto parte del patrimonio del debitore, debba essere integralmente incluso nell’attivo della procedura destinato al soddisfacimento dei creditori; b) il liquidatore non possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto), la liquidazione delle somme accantonate fino a quel momento, anno per anno in relazione al lavoro prestato, dal datore di lavoro, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall’art 2120 c.c.; c) nel caso in cui il credito da TFR divenga esigibile nel corso del triennio dall’apertura della procedura di liquidazione controllata il suddetto credito possa essere acquisito all’attivo della procedura nei limiti stabiliti dall’art 545 c.p.c. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il compenso pattuito con i difensori/advisors non può eccedere la misura prevista per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove di ammontare superiore. Il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzione di OCC e le spese di procedura, devono essere compresi nei limiti indicati dagli arttt. 16 e 18 del D.M. 202/2014, “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione”, onde non può essere “superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31378/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Parma-torna-sul-TFR-nella-liquidazione-controllata

[in tema di assoggettamento della liquidazione controllata in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, cfr.in questa rivista: Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6472].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza