Tribunale di Arezzo – Liquidazione controllata: procedura a carattere “familiare”, continuità dell’attività d’impresa, nomina a liquidatore ed iscrizione nell’elenco di cui al D.M. 202/2014, problematiche relative al compenso.

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Data di riferimento: 
08/05/2024

Tribunale di Arezzo, 08 maggio 2024 – Presidente estensore dott. Federico Pani

Liquidazione controllata – Procedura familiare – Ammissibilità.

Liquidazione controllata – Limite apprensione beni strumentali - Continuità aziendale – No necessità autorizzazione del Giudice - Ammissibilità.

Liquidazione controllata – Nomina liquidatore- Requisiti – Iscrizione elenco di cui al D.M. 202/2014.

Natura unitaria del compenso spettante all’OCC ed all’organo liquidatorio.

In ragione della collocazione dell’art. 66 CCII nel capo II del Titolo IV, che si apre con la sezione “Disposizioni a carattere generale”, deve ritenersi ammissibile la liquidazione controllata familiare: invero, tra le soluzioni alla crisi da sovraindeibitamento, l’art. 65 CCII richiama espressamente anche la liquidazione controllata, escludendo così che il concetto di “composizione della crisi” debba essere limitato alle sole due procedure lato sensu negoziali. In tale ottica, il “progetto” a cui fa riferimento l’art. 66 CCII è, più latatamente, la previsione di soddisfacimento dei creditori che ordinariamente accompagna anche i ricorsi volti all’apertura della liquidazione controllata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Nella liquidazione controllata l’attività d’impresa o professionale può regolarmente proseguire e i relativi beni possono essere sottratti alla liquidazione, ove ciò sia di maggiore utilità per i creditori rispetto alla pura e semplice dismissione dell’azienda o dei beni strumentali. In particolare, la prosecuzione dell’attività d’impresa pare corrispondere a un vero e proprio diritto del debitore, senza che sia necessaria un’apposita autorizzazione giudiziale, se non quella prevista dall’art. 270, II° CCII, let. e), con riferimento ai “beni facenti parte del patrimonio di liquidazione”, tale per cui per cui i beni strumentali, che rientrano nel quinto pignorabile ex art. 515 c.p.c. e che saranno individuati dal liquidatore, risultano suscettibili di utilizzo da parte dell’imprenditore anche nel corso della procedura concorsuale, ove ciò sia nell’interesse del ceto creditorio. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Nella liquidazione controllata, la norma di cui all’art. 270, comma 2, lett. b) deve ritenersi speciale rispetto al generale art. 356 CCII, facendo essa esclusivo riferimento all’elenco dei gestori di cui al DM 202/2014. Il legislatore ha, quindi, inteso porre come unico requisito per la nomina a liquidatore l’iscrizione all’elenco di cui al DM 202/2014. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Il compenso dell’OCC non è suscettibile di ammissione all’interno dello stato passivo, competendo la liquidazione dello stesso (in uno con quello spettante al liquidatore) al giudice delegato ai sensi dell’art. 275, comma 2, CCII, al momento dell’approvazione del rendiconto.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31249/CrisiImpresa?L%E2%80%99apertura-della-liquidazione-controllata-non-presuppone-una-%E2%80%98proposta%E2%80%99-ai-creditori

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31267/CrisiImpresa?Tribunale-di-Arezzo%3A-prosecuzione-dell%E2%80%99attivit%C3%A0-ed-esercizio-provvisorio-nella-liquidazione-controllata

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31241/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata%3A-il-liquidatore-non-deve-essere-iscritto-anche-all%E2%80%99Albo-ex-art.-356-CCII

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31276/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata%3A-natura-unitaria-del-compenso-dell%E2%80%99OCC-e-del-Liquidatore#google_vignette

[Cfr in questa rivista, con riferimento all’ammissibilità della procedura di liquidazione controllata familiare: Tribunale Pesaro, 12 Febbraio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7591, Tribunale Ravenna, 21 Ottobre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7267, Tribunale di Pistoia, Ufficio concorsuale, 21 giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7079, Tribunale di Modena, Sez. III. Crisi – Insolvenza – Proc. Concorsuali, 31 marzo 2023, inhttps://www.unijuris.it/node/6922 nonché Tribunale di Verona, 06 ottobre 2022, in https://www.unijuris.it/node/6515. Con riferimento all’ammissibilità della continuità aziendale: Tribunale Bologna, 14 Giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7021 nonché Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 30 maggio 2023, in https://www.unijuris.it/node/7084. Con riferimento alla terza massima: Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7049 e Tribunale Arezzo, 20 Ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7252; in senso contrario: Tribunale di Terni, 08 marzo 2024, in https://www.unijuris.it/node/7697, Tribunale Torino, 11 Maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/6993 e Tribunale di Salerno, 10 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7077]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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