Tribunale di Avellino – Liquidazione controllata: il debitore non può impedire l’apertura della procedura chiedendo un rinvio ex art. 268, III° CCII. Problematiche relative alla prova dello stato di insolvenza da parte del creditore.
Tribunale di Avellino, 16 aprile 2024 – Presidente, dott. Gaetano Guglielmo, Consigliere relatore, dott. Pasquale Russolillo
Liquidazione controllata – Impedimento apertura procedura ex art. 268, III° CCII – Richiesta rinvio ex art. 268, III° CCII – Diniego.
Liquidazione controllata – Richiesta di accesso presentata dal creditore – Difetto di prova dello stato di insolvenza – Rigetto.
L’art. 268, III° CCII non prevede che il debitore possa richiedere un termine per l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente, provocando così un concorso di procedure analogo a quello previsto dall’art. 271 CCII, né l’art. 268, III° CCII sancisce una regola di priorità ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 7 CCII, ma svolge una finalità diversa, ossia impedire l’apertura della liquidazione controllata solo in presenza di un accertamento qualificato, da parte del gestore della crisi. Accertamento di cui il debitore deve premunirsi già all’udienza per l’esame del ricorso del creditore, essendo preclusa al giudice, in sede di istruttoria, una verifica di impossidenza del debitore, tale da impedire l’apertura della procedura. [Il Tribunale ha respinto la richiesta di concessione di un termine al fine di far attestare dall’OCC, ex art. 268, III° CCII, l’indisponibilità di qualsivoglia utilità da destinare alla procedura poiché la procedura di esdebitazione dell’incapiente, a cui l’istante intendeva accedere, non costituisce uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza da trattare con priorità ex artt. 271 e 7 CCII] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 268, III° CCII, l’iniziativa per l’apertura della procedura è rimessa al creditore -solo- quando il debitore si trova in stato di insolvenza, condizione invece non necessaria qualora la domanda sia presentata direttamente dal debitore. Il creditore è dunque tenuto a dimostrare lo stato di impotenza finanziaria e patrimoniale, non meramente transitoria, del debitore a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni: a tal fine non può considerarsi sufficiente a provare l’insolvenza il mancato adempimento di un credito ancora sottoposto ad accertamento giudiziale ed oggetto di contestazione posto che il mancato pagamento non assurge di per sé solo ad indice di insolvenza. [Il Tribunale non ha ritenuto fondata la richiesta, presentata da un creditore, non ritenendo dimostrato lo stato di insolvenza sulla base del solo mancato pagamento di un credito che, per quanto significativo, era ancora sottoposto ad accertamento giudiziale ed oggetto di contestazione, essendo pendente il giudizio di appello] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-16-aprile-2024-pres-guglielmo-est-russolillo
[Cfr in questa rivista sulla seconda massima: Tribunale di Terni, 08/03/2024 in https://www.unijuris.it/node/7697 ]