Corte di Cassazione (15819/2024) – Apertura del fallimento, cessazione dell’impresa ed effetti sul rapporto IVA. Funzione della dichiarazione “fiscale” ex artt. 74 bis D.P.R. n. 633/1972.
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Giugno 2024, n. 15819. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. Leuzzi.
Fallimento – Apertura della procedura concorsuale – Cessazione dell’attività d’impresa – Funzione della dichiarazione “fiscale” ex artt. 74 bis D.P.R. n. 633/1972 e 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998 – Funzione.
In tema di fallimento, l’apertura della procedura concorsuale comporta la cessazione dell’attività d’impresa, salvo che il curatore non disponga l’esercizio provvisorio della stessa ex art. 104 L. fall. È in quest’ottica che la dichiarazione “fiscale” del curatore prevista dall'art. 74 bis del D.P.R. n. 633/1972 e dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998, serve a definire il rapporto tributario antecedente alla procedura, fungendo da spartiacque per le categorie di crediti e di creditori, palesandosi equiparata alla dichiarazione di cessazione di attività ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile sin da quella data, nel contempo, evitando che si verifichi una frattura nella continuità del rapporto Iva dell'imprenditore fallito. Massima Ufficiale
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