Tribunale di Bergamo – Dichiarazione di fallimento e autorizzazione alla continuazione dell'attività aziendale: presupposti che la fanno considerare opportuna e fissazione della sua durata.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., Proced. Concorsuali e Esecuz. Forzate, 02 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Laura De Simone.
Impresa produttrice di beni avente una buona penetrazione nel mercato - Titolarità di un marchio apprezzato - Intervenuta dichiarazione di fallimento - Aspetti positivi non sterilizzati da tale decisione – Assenza di pregiudizio per i creditori - Autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dell'attività aziendale – Ammissibilità e convenienza - Ragioni e durata.
Qualora, nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento, un’impresa risulti aver conservato un pacchetto salvaguardabile di “clienti storici”, dai quali non a caso anche nei giorni successivi alla pronuncia siano pervenuti ordinativi di prodotti, in quanto ritenuti affidabili al pari dell’azienda produttrice, e ciò denoti la penetrazione del ramo aziendale e la presenza sul mercato del marchio di riferimento, l’una e l’altra non sterilizzate dalle vicissitudini economico-finanziarie dell’impresa, può essere disposta su istanza del curatore la prosecuzione dell'esercizio provvisorio d’impresa ex art. 104 L. F. da parte della fallita; ciò anche in quanto in caso di improvviso arresto del ciclo produttivo le materie prime e i semilavorati già disponibili subirebbero il deprezzamento correlato alla mancata trasformazione in prodotti finiti. In tal caso, però, il Tribunale nell'autorizzare, come da parere favorevole dei creditori, la prosecuzione dell'attività d'impresa, considerato che l'assunzione di oneri durante tale periodo graverebbe in prededuzione sull'intero ceto creditorio, limita nel tempo, fissandone la durata, l'esercizio provvisorio e dispone nel senso che si possa verificare costantemente l'andamento della gestione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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