Tribunale di Rovereto – Esdebitazione dell'incapiente: ipotesi particolare in cui deve escludersi la ricorrenza del requisito della meritevolezza richiesto affinché il sovraindebitato possa vedersi riconoscere quel beneficio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/02/2024

Tribunale di Rovereto, 12 febbraio 2024 – Giudice delegato Michele Cuccaro.

Sovraindebitamento - Intestazione fittizia di attività imprenditoriale svolta di fatto da imprenditori «occulti» - Ipotesi da considerarsi di frode ai creditori – Istanza dell'imprenditore «palese» incapiente – Riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione – Esclusione per mancanza del requisito della meritevolezza.

Nella circostanza per cui un soggetto, con la piena consapevolezza che l’attività imprenditoriale sarebbe stata esercitata da altri, ha consentito di farsi intestare la ditta, così consegnando ai terzi creditori l’apparenza giuridica dell’impresa individuale a suo nome, è possibile rinvenire lo schema tipico della frode ai creditori in cui l’imprenditore «palese» (il cd. «uomo di paglia») è costituito da un soggetto incapiente, privo di beni intestati e dunque aggredibili dai creditori dell’impresa, nel mentre l’attività imprenditoriale è nei fatti gestita da terzi soggetti, quali imprenditori «occulti» che agiscono spendendo nei rapporti con i terzi il nome del solo imprenditore palese. In un caso di quel tipo, deve pertanto escludersi sussista nei confronti del soggetto fittiziamente intestatario dell'impresa il requisito della meritevolezza che, laddove totalmente incapiente, pur dovendo rispondere dell'ingente indebitamento di detta impresa di cui per tale ragione aveva antecedentemente richiesto la cancellazione a suo nome, gli consentirebbe di aver accesso al beneficio dell'esdebitazione come da previsione dell'art. 283 C.C.I., ciò in quanto pur nell'impossibilità da parte del ricorrente di trovare soluzione allo stato di sovraindebitamento in cui è ricaduto tramite accesso ad una delle procedure previste dalla legge, deve comunque vedersi tutelato il contrapposto interesse dei creditori a limitare, per quanto possibile, il pregiudizio patrimoniale conseguente all’insolvenza del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31280/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-Intestazione-fittizia-di-attivit%C3%A0-imprenditoriale-e-frode-ai-creditori

 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza