Tribunale di Verona – Accordo di ristrutturazione: non è d'ostacolo all'omologazione il fatto che contempli una clausola c.d. “di infallibilità” che impegni un creditore, in caso di mancata esecuzione, a non instare per la liquidazione giudiziale.
Tribunale di Verona, 09 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Luigi Pagliuca.
Accordi di ristrutturazione – Previsione di una clausola c.d. “di infallibilità” - Condizione perché non risulti d'ostacolo all'omologazione.
L'inclusione in sede di accordo di ristrutturazione intervenuto con i creditori di una clausola c.d. di infallibilità nei confronti di un creditore che non preveda in caso di mancata esecuzione l'esclusione assoluta della coercibilità del relativo credito, previsione che si tradurrebbe in una sorta di inammissibile annichilimento del sottostante sinallagma, eliminando del tutto una caratteristica essenziale dell'obbligazione giuridica che ne sta alla base, non è di ostacolo all’omologa di tale accordo, stante che un tale patto è invece da considerarsi valido nell’ipotesi di semplice riduzione parziale del diritto di azione coercitiva riconosciuta ai creditori, come nell’ipotesi di esclusione del diritto di promuovere l’apertura di un’esecuzione concorsuale (tramite la liquidazione giudiziale o controllata) con conservazione del diritto di promuovere le azioni esecutive individuali, posto che la disposizione che riconosce ai creditori il diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi dettata a tutela degli interessi individuali dei creditori stessi ed è quindi derogabile, posto che l’interesse generale in questa materia è assicurato dalla previsione della legittimazione concorrente del Pubblico Ministero. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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