Corte d'Appello di Ancona - Concordato semplificato: non è omologabile la proposta che non preveda alcuna soddisfazione a favore dei creditori chirografari.
Corte d'Appello di Ancona, Sez. I civ., 27 marzo 2024 (data della pronuncia) - Pres. Rel. Paola De Nisco, Cons. Sergio Casarella e Vito Salvino.
Concordato semplificato – Mancata previsione di una qualche possibile soddisfazione a favore dei creditori chirografari – Inammissibilità della domanda di accesso a quella procedura – Conseguente non omologabilità della proposta - Possibilità per i creditori pretermessi di avvalersi dell'immediata deducibilità fiscale dei loro crediti – Irrilevanza – Necessità di un apporto diretto da parte dell’imprenditore.
La domanda di concordato semplificato si deve considerare inammissibile, onde la relativa proposta non è omologabile, se non prevede alcuna soddisfazione in favore dei creditori chirografari, non potendosi ritenere che la possibilità per i creditori insoddisfatti di godere della immediata deducibilità fiscale del loro credito abbia un analogo valore satisfattivo, dovendo l’utilità a favore degli stessi essere apportata ex art 25 sexies C.C.I. dall'imprenditore alla procedura in termini di un quid plurisdi qualsiasi natura connesso alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-ancona-27-marzo-2024-pres-est-de-nisco
[cfr. in questa rivista: Trib. Bergamo, 6 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7407].