Corte d'Appello di Brescia - Stato di insolvenza, rilevanza dei dati dell'attivo e del passivo patrimoniale.

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Data di riferimento: 
09/07/2010

Corte d'Appello di Brescia, 9 luglio 2010 - Est. Pianta.

Appello - Vizio di motivazione della sentenza di primo grado - Casi di rimessione al primo giudice - Tassatività - Sentenza di fallimento - Motivazione concisa rispondente al modello indicato dal legislatore - Disamina di tutti presupposti necessari alla dichiarazione di fallimento.

Fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Raffronto tra attivo e passivo patrimoniale dell'impresa - Sbilancio negativo - Capacità di soddisfare ugualmente le proprie obbligazioni - Eccedenza di attivo e beni di difficile liquidazione - Presupposto dell'insolvenza - Sussistenza.

Fallimento - Accertamento dell'insolvenza - Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia di fallimento - Crediti contestati - Cognizione in via incidentale delle relative obbligazioni - Ammissibilità.

Premesso che ove il giudice dell'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito è non può rimetterla al primo giudice - essendo le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'articolo 354, codice di procedura civile riferite solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice - non può ritenersi carente di motivazione la sentenza che, sia pure con quell'esposizione concisa che costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del legislatore in tema di processo civile, abbia adeguatamente chiarito sotto quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

L'accertamento dell'insolvenza non si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa: è noto, infatti, che anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui versa come meramente transitoria; e che, per contro, ove l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato o con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben possa ugualmente essere riscontrato. Non di meno, l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento, occorre tener conto del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si possono ritenere allo stato ragionevolmente certe, ma non necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo nell'ambito della procedura di verifica dei crediti; né può, in via di principio, escludersi che nel novero delle prassi delle passività da considerare siano compresi in tutto o in parte dei crediti contestati (in ordine ai quali eventualmente sia in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo), ogni qual volta - e nella misura in cui - il giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere sufficientemente certi l'esistenza è l'ammontare di dette obbligazioni e ne conosca, sia pur solo incidentalmente ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, non diversamente da quanto fa il giudice precedentemente chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposto da un creditore che tale si qualifica. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riptoduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]