Tribunale di Ferrara - Concordato minore con continuità diretta e valore di liquidazione da distribuirsi secondo la regola dell'APR: quantificazione idonea a non pregiudicare la verosimiglianza del giudizio di convenienza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/02/2024

Tribunale Ordinario di Ferrara, 21 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Anna Ghedini.

Concordato minore con continuità diretta – Valore di liquidazione da distribuirsi secondo la regola dell'APR – Quantificazione non corretta – Pregiudicazione della verosimiglianza del giudizio di convenienza – Possibile prosecuzione dell'attività anche in sede di liquidazione controllata – Circostanza da tenersi in considerazione.

Non appare prudenziale, onde il giudice fissa un termine per la sua eventuale modifica, una proposta di concordato minore, prevedente il pagamento dei creditori per mezzo della liquidazione di un immobile non strumentale e la continuazione per quatto anni dell'attività d'impresa di trasporto, con distribuzione dell’ulteriore attivo secondo la regola della priorità relativa (RPR), che quantifichi il valore di liquidazione, quale limite aritmetico entro il quale obbligatoriamente applicare, ai sensi dell'art. 84, comma 6, C.C.I. come richiamato dall'art. 74, comma 4. C.C.I., la regola della priorità assoluta (APR), tenendo conto del valore di vendita del cespite immobiliare e dell’automezzo oltre che delle giacenze attive di depositi bancari, contestualmente escludendo l'ipotesi di una continuazione per almeno per tre anni (limite temporale definito in base ai tempi della esdebitazione nella liquidazione controllata) dell'attivita’ di impresa, ciò in quanto in tal modo può pregiudicare la verosimiglianza del giudizio di convenienza (rectius di mancata deteriorita’) rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo preferibile formulare il giudizio con riferimento alla ipotesi di liquidazione controllata con prosecuzione dell’attività per 3 anni e senza dismissione del camion quale bene strumentale, non potendosi escludere la continuazione dell'attività anche nel corso di quella procedura, spettando al liquidatore il controllo circa la sua redditività onde potervi porre termine laddove essa non generi flussi positivi ma, anzi, generi ulteriori costi non pagati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30884/CrisiImpresa?Concordato-minore-e-distribuzione-del-valore-eccedente-quello-di-liquidazione#google_vignette

[Cfr in questa rivista, con ulteriori richiami giurisprudenziali, anche Tribunale di Ferrara, 11 marzo 2024 – https://www.unijuris.it/node/7667 ]

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza