Tribunale di Rovigo – Nomina di un professionista al posto dell’OCC in deroga all’art. 68 CCII qualora le condizioni economiche poste dall’OCC lo consiglino.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/03/2024

Tribunale Rovigo, 25 Marzo 2024. Pres. Di Francesco. Est. Barbera.

Liquidazione controllata familiareNomina di un professionista in vece dell’OCC in deroga all’art. 68 CCII – Condizioni.

In tema di liquidazione controllata (nel caso procedura familiare) è necessario interrogarsi sulla tutela da accordare al soggetto sovraindebitato in presenza di una ragione del tutto eccezionale che, ove si determini una ingiustificata compressione del diritto del debitore di accedere a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, consenta una deroga alla competenza dell’OCC stabilita dall’art. 68 CCII, posto che tale disposizione non prevede la facoltà del presidente del tribunale di nominare, in alternativa all’organismo di composizione della crisi, un professionista o una società tra professionisti o un notaio. Ciò premesso, nell’ipotesi in cui il gestore della crisi interpellato abbia posto come indefettibile, rispetto all’espletamento della propria attività preliminare, la condizione del pagamento di due acconti di non modesto importo, si configura un giustificato motivo tale da consentire l’ammissione dei ricorrenti alla procedura di liquidazione controllata mediante l’ausilio di un professionista nominato dal presidente del tribunale, ciò a maggior motivo se l’OCC sia l’unico costituito nel distretto. (Massima a cura della redazione – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31127/CrisiImpresa?Nomina-del-gestore-da-parte-dell%E2%80%99OCC%3A-competenza-surrogatoria-del-Tribunale#google_vignette

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza