Tribunale di Vicenza – Concordato minore: ammissibile la domanda di accesso alla procedura presentata dall’erede dell’imprenditore defunto.
Tribunale di Vicenza, 12 marzo 2024 – G.D. dott.ssa Silvia Saltarelli
Concordato minore – decesso imprenditore – subentro erede – nozione di consumatore – carattere oggettivo – Ammissibilità.
La domanda di accesso al concordato minore liquidatorio, presentata dagli eredi dell’imprenditore individuale defunto, è ammissibile qualora i debiti originino dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale svolta dal de cuius: invero, la nozione di consumatore, accolta dal Codice della Crisi, ha carattere oggettivo e non soggettivo, attenendo alla natura delle obbligazioni contratte e che si vogliono ristrutturare con lo strumento di regolazione della crisi/insolvenza azionato. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte stabilendo che “chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare.” (Cass. N. 22699/2023). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, 26 luglio 2023, n. 22699 in https://www.unijuris.it/node/7100,]