Tribunale di Ferrara – Concordato minore: applicabilità della relative priority rule.
Tribunale di Ferrara, 11 marzo 2024 – G.D. dott.ssa Anna Ghedini
Concordato minore – continuità aziendale – attivo eccedente il valore di liquidazione - relative priority rule.
Concordato minore – liquidazione controllata – valutazione della convenienza – durata massima apprensione beni nella liquidazione controllata – divieto acquisizione crediti futuri decorsi tre anni.
Al concordato minore in continuità aziendale è applicabile la previsione di cui all’art. 84, VI° CCII: il valore di liquidazione, che consiste nel valore corrispondente al ricavo della liquidazione dell’attivo nella corrispondete procedura liquidatoria -nel caso di specie, la liquidazione controllata-, va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione mentre l’attivo concordatario che superi detto valore può essere distribuito secondo la relative priority rule. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Nella valutazione della convenienza tra lo strumento di composizione -i.e. concordato minore- e la liquidazione controllata, deve tenersi in considerazione che, anche se la liquidazione controllata è ancora in corso, decorsi tre anni dall’apertura, sussistendone i presupposti soggettivi, opera di diritto l’esdebitazione di cui all’art. 282 CCII: pertanto, esdebitato il debitore, la procedura può procedere per la liquidazione dei beni già avvinti alla massa ma non è più possibile acquisirne di sopravvenuti né è possibile incamerare i crediti futuri del debitore, quali le quote di reddito, di talché laddove l’attivo sia costituito solo da quote di reddito, la pronuncia di esdebitazione imporrà la chiusura della procedura. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto più favorevole la proposta oggetto del concordato minore in quanto, oltre ad offrire una somma complessiva maggiore a quella prospettata in caso di liquidazione, prevedeva il versamento, a favore dei creditori, dei ricavi derivanti dall’attività anche per il quarto anno; versamento che non vi sarebbe stato optando per la liquidazione controllata.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-11-marzo-2024-est-ghedini
[Cfr in questa rivista, con riferimento all’art. 84 CCI: Tribunale di Treviso, 10 luglio 2023 in https://www.unijuris.it/node/7205; con riferimento invece alla seconda massima v. Tribunale di Rimini, 12 dicembre 2023 in https://www.unijuris.it/node/7528 ]