Tribunale di Roma – Inammissibilità di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di durata ultraventennale per un soddisfacimento dell’ipotecario limitato complessivamente, all’esito del piano, a meno del 50% della sorte.

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Data di riferimento: 
21/02/2024

Trib. Roma, 21 febbraio 2024, Est. Miccio

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Durata ultra ventennale – Inammissibilità. 

Con riferimento alla problematica relativa al fatto se sia rinvenibile un limite massimo di durata della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore va precisato che già la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni. Va altresì precisato che parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria e che questa giurisprudenza  onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l'intero sistema economico, ha introdotto anche il limite implicito della durata massima del piano, ed alcuni corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. Che fermo quanto precede, non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Nel caso purtuttavia in cui la durata del piano sia di ventuno anni, per un soddisfacimento dell’ipotecario limitato complessivamente, all’esito del piano, a meno del 50% della sorte, non vi sono ragioni per oltrepassare la durata ragionevole massima di cinque/sette anni.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-21-febbraio-2024-est-miccio

 [Cfr anche in questa rivista: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 16 ottobre 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7443 con ulteriori richiami giurisprudenziali].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza