Tribunale di Torre Annunziata - Composizione negoziata: incompatibilità con la presentazione di un piano con finalità meramente liquidatorie; necessità che il risanamento sia perseguibile attraverso la prosecuzione in continuità dell'attività.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 24 gennaio 2024 – Giudice Anna Laura Migliulo.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Istanza di conferma di misure protettive – Intenzione del debitore, fin dall'inizio, di giungere a beneficiare dei vantaggi connessi alla liquidazione controllata – Rigetto di detta richiesta.
La composizione negoziata della crisi è incompatibile con la presentazione di un piano di risanamento con finalità meramente liquidatorie nel quale si preveda, eventualmente anche attraverso la stipulazione di un accordo, il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante i proventi della dismissione dei beni del debitore; il ricorso a tale procedura presuppone infatti la ragionevole perseguibilità del risanamento attraverso la prosecuzione in continuità (diretta o indiretta) dell’attività d’impresa e, in linea con tale presupposto, l’art. 23 C.C.I., non prevede alcuna soluzione “liquidatoria” come sbocco delle trattative. Ne discende che anche il concordato semplificato deve ritenersi strumento accessibile solo nel caso di impossibilità di risanamento attraverso una delle soluzioni individuate dall’articolo 23, commi primo e secondo lettera b), a seguito di fallimento delle trattative comunque condotte secondo buona fede come accertata nel parere reso dall’Esperto ex art 25 sexies C.C.I. [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che il debitore avesse fatto ricorso alla composizione negoziata con l'intenzione fin dall'inizio di tentare di beneficiare dei vantaggi rilevanti derivanti da un eventuale accesso al concordato liquidatorio coattivo semplificato ed ha pertanto rigettato l'istanza del proponente formulata in quella sede di conferma delle misure protettive]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di presupposti perché in sede di composizione negoziata il tribunale confermi le misure protettive nell'ottica del raggiungimento di un ritenuto possibile risanamento, cfr. in questa rivista: Tribunale di Modena, 03 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6616; Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6785; Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6818 e Tribunale di Avellino, 16 maggio 2022 https://www.unijuris.it/node/6300].