Trib.Catania - Società a partecipazione pubblica per la raccolta dei rifiuti, servizio pubblico essenziale e fallimento.
Tribunale di Catania, 26 marzo 2010 - Pres. Cardaci - Rel. Cariolo.
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone
Ente pubblico - Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione - Disciplina del fallimento del concordato preventivo - Esclusione.
Società per azioni in mano pubblica - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale - Soddisfacimento di bisogni collettivi - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo - Esclusione.
E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici. (lds) (riproduzione riservata)
E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "necessaria" all'ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (lds) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Catania 26 marzo 2010.pdf | 162.73 KB |