Tribunale di Bologna – Natura privilegiata del credito di SACE S.p.a. che abbia controgarantito la restituzione allo Stato, da parte dell'impresa beneficiaria fallita, delle somme erogatele a titolo di sostegno pubblico.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ., 03 novembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Michele Guernelli, Rel. Alessandra Mirabelli, Giud. Annelisa Spagnolo.
Intervento pubblico di sostegno - Impresa beneficiaria inadempiente – Diritto dello Stato alla restituzione – Prestazione da parte di SACE di un controgaranzia – Fallimento del soggetto garante primario – Insinuazione al passivo – Riconoscibilità della natura privilegiata del credito – Fondamento.
Dal momento che non vi sono dubbi sul fatto che le disposizioni di cui al D.lgs. n. 123/1998 costituiscano regole di carattere generale, applicabili a tutti i finanziamenti che esprimono un sostegno pubblico all’economia (cfr. artt. 1 e 12 del decreto ai sensi del quale “i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico”) e dal momento che risulta altrettanto innegabile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di allargare l’ambito di applicazione dell’art. 9, in particolare del comma 5 che riconosce natura privilegiata al credito per la restituzione, includendovi ogni ipotesi di finanziamento (diretto e/o indiretto), indipendentemente dal motivo dell’intervenuta revoca del beneficio concesso, dal tempo della revoca ovvero dell’avvenuto pagamento, si deve ritenere che ai fini del riconoscimento di quel beneficio possa prescindersi anche dalla qualità del soggetto debitore, sia esso debitore principale ovvero garante, e ciò sulla base della natura del credito, dell’unicità del rapporto da cui esso sorge e dell’interesse pubblicistico sotteso al recupero delle somme provenienti da fondi pubblici [nello specifico il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto il diritto di SACE S.p.a.(quale compagnia assegnataria ex lege della funzione di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, funzione che si concreta nel rilascio di coperture e garanzie assicurative alle imprese italiane che si occupano di esportazioni di beni e servizi o di esecuzione di lavori all’estero), cui si applica il privilegio ex art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998, ad ottenere la restituzione da parte del primo garante dell'impresa beneficiaria del finanziamento, risultato poi fallito, in privilegio della somma da essa erogata, in ragione della controgaranzia a sua volta prestata, all'istituto finanziatore; ciò in quanto ha considerato quale norma confermativa e ripetitiva della precedente normativa, da potersi interpretare estensivamente a tutte le forme di finanziamento pubblico, il disposto dell'art. 8 bis comma 3 della legge n. 33 del 2015 (che ha convertito in legge il decreto legge n. 3 del 24/01/2015), dettato in materia di finanziamenti (diretti e/o indiretti) concessi dal Fondo di Garanzia alle piccole e medie imprese, che ammette e riconosce espressamente il privilegio in capo all’Amministrazione pubblica avente diritto alla restituzione non solo nei confronti del beneficiario finale, debitore principale, ma anche nei confronti dei terzi garanti, così da poter assicurare al massimo il credito del finanziatore e far rientrare le somme riconosciute nelle casse dello Stato onde consentirne il reimpiego a favore di altre imprese più meritevoli]. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-3-novembre-2023-pres-guernelli-est-mirabelli
[in tema di natura privilegiata del credito avente ad oggetto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese in caso di revoca per inadempimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9926 https://www.unijuris.it/node/4409; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537; in tema di irrilevanza del fatto che i presupposti per la revoca del finanziamento si siano verificati anteriormente o posteriormente al fallimento del beneficiario: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4510 https://www.unijuris.it/node/3981 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2023, n. 13152 https://www.unijuris.it/node/7031, nonché del fatto che l'istituto bancario che l'aveva erogato o che aveva rilasciato la garanzia originaria abbia ottenuto un pagamento non interamente satisfattorio in sede di ammissione al passivo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1453https://www.unijuris.it/node/6059].