Tribunale di Rimini – Esdebitazione dell'incapiente in possesso solo di reddito da stipendio insufficiente a soddisfare i suoi bisogni familiari e impossibilitato a riscattare i gioielli depositati presso il Monte dei Pegni.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 23 gennaio 2024 (data della pronuncia) - Giudice delegato Francesca Miconi.
Esdebitazione dell’incapiente - Proceduranon qualificabile come procedura concorsuale – Normativa applicabile – Prevalenza di quella speciale sul pegno ex L. 745/1938 e R.D. 1279/1939 – Effetti che ne conseguono in caso di opposizione proposta dal creditore titolare di un pegno di quel tipo – Inapplicabilità dell'art. 152 C.C.I.
Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCI - Criterio di calcolo per accertare la sussistenza di tale presupposto – Utilizzabilità di quello previsto dal secondo comma di detto articolo – Esclusione – Valutazione rimessa alla discrezionalità del Giudice.
Esdebitazione dell’incapiente – Sovraindebitato in possesso di solo reddito da lavoro - Trattamento mensile già gravato da cessione del quinto - Motivo sufficiente ad escluderne l'incapienza – Esclusione – Fondamento.
Esdebitazione dell’incapiente – Sovraindebitato in possesso di solo reddito da lavoro pubblico – Insufficienza a soddisfare le esigenze del debitore e della sua famiglia – Trattamento di Fine Servizio non ancora maturato – Presumibile non conseguibilità per i successivi quattro anni - Inidoneità ad escludere l’attuale ed anche l'eventuale sopravvenuta incapienza patrimoniale.
L'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 C.C.I. non è qualificabile quale procedura concorsuale in quanto, pur prevedendo l'informazione e quindi il coinvolgimento di tutti i creditori, l'intervento giudiziale ed il controllo quadriennale di un organo della procedura (l'OCC), non è volto alla liquidazione dei beni e al soddisfacimento dei creditori secondo le regole del concorso e diviene procedura concorsuale, pur nel silenzio della legge, solo eventualmente nel momento in cui intervengano, nell'arco appunto del quadriennio, delle sopravvenienze tali da soddisfare almeno il 10% dei crediti complessivi [nello specifico, con riferimento all'opposizione proposta in particolare da un operatore finanziario, titolare nei confronti del sovraindebitato di un credito su pegno di gioielli ex L. 745/1938 e R.D. 1279/1939 (normativa speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da altra pure speciale, che la rende “impermeabile” alle procedure concorsuali), il Tribunale, pur tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 152 C.C.I. (già art 53 L.F.) essendo il valore di quei beni in quel caso non disponibile per la distribuzione ai creditori, ha confermato ciò nonostante l'intervenuta esdebitazione del debitore, considerato incapiente perché in possesso solo di un reddito da lavoro neppure sufficiente a soddisfare le esigenze sue e della sua famiglia, ma ha però precisato che tale pronuncia non avrebbe avuto efficacia rispetto al credito dell'opponente in quanto la restituzione dei beni sarebbe sempre e comunque poi risultata condizionata alla presentazione della polizza di Pegno, avente natura di titolo “al portatore”, ed al pagamento contestuale, a titolo di riscatto, dell'importo del debito con interessi ed accessori; ciò sia che detta polizza risultasse ancora in possesso della debitrice e venisse da lei stessa presentata, sia se la stessa avesse nel frattempo circolato insieme alla posizione debitoria e venisse presentata al Monte da altro portatore]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Alla lucedel dato letterale inequivocabile dell'art. 283, primo e secondo comma, C.C.I., il criterio di calcolo ivi previsto risulta idoneo esclusivamente per la “valutazione di rilevanza” delle utilità sopravvenute, ragion per cui l’assenza di utilità dirette o indirette, anche prospettiche, da offrire ai creditori (e non semplicemente da destinare ad una procedura liquidatoria) si deve ritenere richieda una valutazione caso per caso da parte del Giudice, in relazione alla concreta situazione familiare e di vita del sovraindebitato, valutazione nella quale devono necessariamente rientrare situazioni, quali ad es. lo stato di salute del debitore o dei suoi familiari, che non trovano pertanto alcuno spazio nel calcolo automatico descritto nel secondo comma di detto articolo (calcolo del quale, laddove utilizzato anche per la valutazione delle utilità originarie, andrebbe predicata la incongruenza pratica ed anche l'iniquità). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
L'essere lo stipendio da lavoro statale del proponente pignorabile nella misura del quinto e il fatto che risulti essere stato in quella percentuale interessato ad una cessione, non risulta essere circostanza idonea ad escludere l'applicabilità dell'art. 283 C.C.I., ciò in quanto il legislatore del diritto della crisi ha, con la normativa speciale sul sovraindebitamento e l'esdebitazione inteso assicurare la conseguibilità di un duplice scopo, vale a dire, al debitore, un dignitoso stile di vita e, al sistema economico, il rientro di quel debitore nel circuito del consumo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il TFS del dipendente pubblico, che matura solo all’atto di cessazione del rapporto e non è neppure suscettibile di essere anticipato, potrà al più venire in rilievo come sopravvenienza di “utilità rilevante” nell’ambito del quadriennio di legge al fine di escludere che il debitore risulti incapiente, purché avente le caratteristiche di cui al secondo comma dell’art. 283 CCII (idoneità a soddisfare almeno il 10% del debito complessivo) e purché il diritto del lavoratore alla sua liquidazione maturi entro quel termine . Deve pertanto escludersi abbia rilievo nel caso il rapporto di lavoro del ricorrente sovraindebitato risulti [come nel caso specifico] essere stato instaurato in tempi relativamente recenti e non abbia prospettive di risoluzione in un arco di tempo medio – breve. (PierluigiFerrini – Riproduzione riservata)