Tribunale di Pesaro: presupposti di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata nella procedura familiare ex art. 66 CCII.
Tribunale Pesaro, 12 Febbraio 2024. Pres. Storti. Est. Pini.
Liquidazione Controllata – Procedura familiare ex art. 66 CCII –– Ammissibilità – Presupposti.
Qualora il familiare abbia un'occupazione e possegga quindi un reddito da lavoro (che in parte intende riversare nella procedura), nonostante la procedura cd familiare — in sostanza — risulti il cumulo di due procedimenti individuali (come dimostrato dalla necessità di mantenere separate le masse), appare irrazionale ritenere che la coniuge non possa accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto priva di reddito. Ciò a maggior motivo se questa non solo possiede una capacità lavorativa ma ha manifestato la possibilità di reperimento di un lavoro (con incremento, in tal caso, dell'attivo a disposizione della procedura), ma la stessa nemmeno presenta creditori (solo) personali, l'indebitamento risultando unicamente dalle obbligazioni in solido. In tal caso, quindi, l'esigenza di valutare unitariamente la posizione del nucleo familiare appare particolarmente rilevante.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pesaro-12-febbraio-2024-pres-storti-est-pini
[In relazione alla problematica inerente l’accesso alla liquidazione controllata anche in assenza di beni e redditi cfr. in questa rivista un’ampia rassegna di giurisprudenza: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=incapiente&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A1153 in particolare, in tema specifico: Tribunale di Modena, Sez. III. Crisi – Insolvenza – Proc. Concorsuali, 31 marzo 2023 –https://www.unijuris.it/node/6922].