Tribunale di Rimini – Ammissibilità del concordato minore con prosecuzione del mutuo ipotecario relativo all’abitazione principale.
Tribunale Rimini, 04 Dicembre 2023. Pres. Miconi.
Concordato minore - Prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 c. 3 CCII - Bene gravato da ipoteca - Abitazione principale - Ammissibilità - Consenso del creditore ipotecario - Necessità - Condizioni
L’art 75 c 3 CCI consente al debitore che propone il concordato minore in continuità di proseguire il pagamento del mutuo , in regolare ammortamento, con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa : a differenza che per la ristrutturazione del consumatore, non è quindi prevista la possibilità di “conservare” la casa di abitazione proseguendo il pagamento del mutuo fondiario. Tuttavia, come ha già osservato la giurisprudenza ( Trib Venezia 6-4-2023 ), è sempre possibile per il debitore, secondo le regole generali, ristrutturare il debito “lasciando fuori” dal negozio concordatario una posizione , e stipulando con il creditore in questione un patto specifico ed esterno: purché ciò non sia lesivo dei diritti dei creditori trattati nel concordato, rispetto ai quali proposta e piano devono essere convenienti rispetto alla alternativa liquidatoria; questi, dunque, non devono vedersi privati della possibilità di trarre attivo utile dal bene che non viene messo a loro disposizione , né devono avere a loro disposizione una somma ( la quota del reddito del debitore apprensibile dalla procedura ) inferiore a quella che avrebbero nell’alternativa liquidatoria.
[Cfr in questa rivista: Tribunale La Spezia, 21 Settembre 2023 - https://www.unijuris.it/node/7503 - Tribunale Venezia, 06 Aprile 2023 - https://www.unijuris.it/node/7190 e Tribunale Forlì, 14 Gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6847].