Tribunale di Salerno - Rigetto dell'istanza di fallimento, accoglimento del reclamo e limiti del tribunale.

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Data di riferimento: 
23/07/2010

Reclamo art.22

Tribunale di Salerno, 23 luglio 2010 - Pres. Russo - Rel. Iannicelli.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese

Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclamo - Accoglimento - Obbligo del tribunale di dichiarare il fallimento - Fatti sopravvenuti - Rilevanza - Limiti.

Fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile - Applicazione del termine annuale di cui all'articolo 147 legge fall. - Esclusione.

Nell'ipotesi cui la corte di appello accolga il reclamo previsto dall'articolo 22, legge fallimentare contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, il tribunale è tenuto a dichiarare il fallimento salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari, posto che la dichiarazione automatica di fallimento è esclusa dall'articolo 22 citato esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti al decreto di rinvio che determinano il venir meno di alcuni presupposti incontestabilmente accertati dal giudice d'impugnazione. (Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di non poter rimettere in discussione l'accertamento del giudice all'emittente sui presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto). (fb) (riproduzione riservata)

Il termine annuale previsto dall'articolo 147, comma 2, legge fallimentare, in base al quale il fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato solo entro un anno dallo scioglimento del vincolo, non è applicabile alla ipotesi del socio occulto, mancando, in tal caso, le formalità necessarie per rendere noto ai terzi l'evento del quale il termine decorre. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on line www.ilcaso.it . riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]