Tribunale di Rimini – Liquidazione controllata di debitore titolare di solo stipendio: percentuale che gli può essere mensilmente sottratta per attribuirla ai creditori e durata massima di detto prelevamento.

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Data di riferimento: 
12/12/2023

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. civile, 12 dicembre 2023 – Pres. Francesca Miconi, giud. Maura Mancini e Silvia Rossi.

Liquidazione Controllata – Debitore privo di beni mobili e/o immobili liquidabili – Messa a disposizione dei creditori di una solo quota di stipendio o salario – Fissazione del limite di durata massima di tale attribuzione – Modalità di quantificazione della percentuale da necessariamente mantenersi a suo favore – Fondamento.

Laddove i creditori del debitore sovraindebitato richiedano, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, C.C.I., in presenza dei necessari presupposti, l'apertura nei suoi confronti della procedura di liquidazione controllata, la stessa può aver luogo anche se il debitore, non in possesso di beni mobili o immobili liquidabili, possa mettere a disposizione dei creditori solo una quota dello stipendio o del salario di cui beneficia quale lavoratore dipendente; il conseguente prelievo a suo danno, trattandosi di beni futuri, non potrà in tal caso, salvo che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 280 C.C.I., avere una durata superiore ai tre anni dall'apertura della procedura dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 279 C.C.I. che da diritto al debitore di conseguire l'esdebitazione trascorso quel periodo di tempo. Quanto all'ammontare dello stipendio mensile che, detratto quando da attribuirsi ai creditori, dovrà essere comunque garantito allo stesso debitore, a norma dell’art. 268, comma 4, lett. a), C.C.I. che prevede che non sono compresi nella liquidazione “i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.“, si deve ritenere, a differenza che nel fallimento per il quale dispone l'art. 46 L.F., che non siano destinabili alla soddisfazione dei creditori, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore, a norma del comma 4 dell’art. 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari, come non pignorabili, e che altresì, a norma del comma 5 di detto articolo, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), almeno la  metà degli stipendi e salari non possa essere compresa nella liquidazione. Pertanto, dal momento che il predetto art. 268, comma 4, C.C.I. alla lett. b) esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia”, dovendosi considerare questa seconda ipotesi non alternativa all’ipotesi della lett. a) ma cumulativa, si deve giungere alla conclusione che l’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato, con riferimento alla retribuzione mensile spettantegli, nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma deve essere determinato in misura pari o superiore agli stessi (dunque, in percentuale pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30501/CrisiImpresa?Tribunale-di-Rimini%3A-crediti-impignorabili-e-limiti-di-mantenimento

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