Corte di Cassazione (45092/2023) – Il curatore che chieda ai debitori del fallimento di versare le somme dovute su un suo conto personale anziché su quello della procedura, risponde del reato di peculato e non di truffa aggravata.
Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 08 novembre 2023, n. 45092 - Pres.Gaetano De Amicis, Rel. Maria Silvia Giorgi.
Curatore – Somme dovute alla procedura da debitori del fallimento – Richiesta di versamento su un suo conto personale – Consumazione del reato di peculato e non di truffa aggravata – Possibilità di disporre di dette somme in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto – Non ricorso ad artifici e raggiri - Fondamento
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di disporre del denaro e, quindi, di conseguire l'oggetto di appropriazione, senza dover fare ricorso ad artifici o raggiri per procurarselo. (Massima Ufficiale) [Principio giurisprudenziale che ha già trovato peraltro puntuale e specifica conferma con riguardo alla figura del curatore fallimentare quanto alla differenza tra la ipotesi di peculato, di cui all'art. 314 cod. pen., e quella di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, di cui all'art. 230 L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)