Corte di Cassazione (34621/2024) Fallimento: è inopponibile al curatore la notifica di un atto di accertamento fiscale effettuata nei soli confronti del contribuente fallito.

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 27 dicembre 2024, n. 34621 – Pres. Andreina Giudicepietro, Rel. Alberto Crivelli.
Fallimento – Obbligazioni tributarie – Accertamento fiscale – Notifica al solo contribuente fallito – Inopponibilità alla proceduta – Inidoneità a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti del curatore.
In tema di obbligazioni tributarie, la notifica dell'accertamento fiscale nei soli confronti del contribuente fallito - e non anche del curatore fallimentare - è inopponibile al fallimento e, quindi, inidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione del curatore. (Massima Ufficiale)
[in tema per contro di notifica di una cartella esattoriale al solo curatore del fallimento del contribuente e di mancanza di effetti nei confronti del fallito una volta tornato in bonis, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 22 aprile 2024, n. 10760 https://www.unijuris.it/node/7927].