Tribunale di Nola – Modalità di proposizione di contestazioni nei confronti di domande di insinuazione al passivo in sede fallimentare: differenza tra pretese tributarie e non. Presupposti richiesti per l'ammissione al passivo di crediti tributari.

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Data di riferimento: 
07/11/2023

Tribunale di Nola, Sez. II civ. - Ufficio Procedure Concorsuali, 07 novembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Vincenza Barbalucca, Rel. Gennaro Beatrice, Giud. Rosa Paduano.

Fallimento - Domande di insinuazione di crediti – Modalità di proposizione di contestazioni _ Differenza tra pretese tributarie e non – Fondamento – Necessità nel primo caso della notifica della cartella di pagamento.

Domande di insinuazione di crediti tributari – Produzione dell'estratto di ruolo – Presupposto insufficiente a fini di ammissione – Cartella di pagamento regolarmente notificata – Presupposto necessario - Ipotesi di notifica a consegnatario, non destinatario dell'atto – Raccomandata trasmessaa dal messo a quest'ultimo – Necessità della prova dell'invio e della ricezione.

Con riferimento alle domande di insinuazione di crediti in sede fallimentare, le contestazioni relative a pretese non tributarie (specialmente di natura previdenziale) possono essere proposte in sede di esame dello stato passivo e possono essere decise dal giudice delegato o dal Collegio in sede di impugnazione. Nessuna lesione del diritto di difesa si verifica infatti in tal caso. Invece, in caso di pretese di natura tributaria, occorre effettuare una distinzione: ove in sede di esame dello stato passivo vengano sollevate contestazioni e, in particolare, siano fatti valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi, quali la prescrizione, l’intervenuto pagamento, la compensazione, maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, tali fatti possono essere conosciuti e oggetto di decisione del giudice delegato e del Tribunale;  viceversa, nel caso in cui in sede di esame dello stato passivo siano fatti valere fatti impeditivi, modificati o estintivi maturati precedentemente alla notifica della cartella di pagamento (come la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento), occorre procedere con l’ammissione con riserva ex art. 88 DPR 602/1973, per consentire la proposizione del giudizio tributario, in quanto il giudice delegato e il Tribunale ordinario non hanno giurisdizione in tali controversie che riguardano le imposte e le tasse di qualsiasi genere. Tuttavia, poiché, in mancanza di notificazione della cartella di pagamento, tale ammissione con riserva non avrebbe alcun senso in quanto il curatore non potrebbe avviare un contenzioso tributario e non potrebbe in nessun modo far valere l’infondatezza della pretesa tributaria, ne consegue che ai fini dell’ammissione al passivo delle pretese di natura tributaria la notifica della relativa cartella di pagamento si deve ritenere necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per l'ammissione al passivo dei crediti tributari non è sufficiente, come previsto da numerosi precedenti, la semplice produzione dell'estratto di ruolo in quanto trattasi di titolo non impugnabile onde sarebbe preclusa al curatore e/o al debitore fallito qualsiasi possibilità di contestare la fondatezza della pretesa tributaria; ne deriva che ai fini dell’ammissione al passivo delle pretese di natura tributaria occorre la notifica della relativa cartella di pagamento, come prescritto dall'art. 60, primo comma, del DPR 600/1973 da svolgersi nel rispetto dell'art. 137 e ss. c.p.c., articolo.60 che però al terzo comma prevede come necessario, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto, che chi lo riceve sottoscriva una ricevuta ed  il messo dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata al contribuente interessato. In tal caso se manca la prova dell'invio e della ricezione di tale raccomandata, la notifica deve ritenersi nulla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30177/CrisiImpresa?Il-Tribunale%2C-distinguendo-il-credito-tributario-da-quello-non-tributario%2C-ha-deciso-che-per-l%27ammissione-al-passivo-del-credito-di-natura-tributaria-occorre-produrre-la-cartella-di-pagamento-e-la-prova-della-notifica

[in tema di domanda di ammissione al passivo di un fallimento di un credito di natura tributaria e di possibile ammissione sulla base dell'estratto di ruolo , cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2017, n. 14693 https://www.unijuris.it/node/3542, decisione di recente superata da Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, 25 ottobre 2022, n. 31560  https://www.unijuris.it/node/6582 che prevede come necessaria la produzione della cartella di pagamento].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: