Tribunale di Trani – Composizione negoziata della crisi: l'istanza di accesso alla procedura può essere inoltrata dal debitore anche in pendenza del ricorso per liquidazione giudiziale proposto da un creditore.
Tribunale Ordinario di Trani, Sezione civile, 30 settembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giuseppe Rana.
Composizione negoziata della crisi - Istanza di apertura della liquidazione giudiziale – Anteriore proposizione da parte di un creditore - Preclusione alla domanda del debitore di accesso a quella procedura – Esclusione – Fondamento.
L'istanza ex art. 17 C.C.I. di composizione negoziata della crisi d'impresa e di riconoscimento di misure protettive può essere inoltrata dal debitore anche in pendenza del ricorso per liquidazione giudiziale, proposto anteriormente da un creditore o dal P.M. nei suoi confronti, per una serie di ragioni, quali in particolare: a) il fatto che l'art. 25 quinquies C.C.I. faccia riferimento, quale impedimento alla proposizione di detta istanza, ai soli ricorsi ex art. 40 C.C.I., ciò anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) – domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva -, 54, comma 3 – domanda formulata, nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, di riconoscimento di misure protettive –e 74 C.C.I. - domanda di concordato minore - ricorsi tutti depositati dal debitore; b) il fatto che l'art. 12, primo comma, C.C.I. consenta, a condizione che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, l'avvio della composizione nei confronti dell'imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendano probabile non solo la crisi, ma anche l'insolvenza, e quindi in una situazione critica così avanzata da essere potenzialmente idonea ad attivare quantomeno l'istanza (se non anche la dichiarazione) di liquidazione giudiziale; c) il fatto che l'art. 17, terzo comma, lettera d), C.C.I. operi una distinzione tra “pendenza” di un ricorso per la liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato d'insolvenza e deposito di ricorsi ex art. 40 che non avrebbe senso se si includesse nei primi anche il ricorso proposto dai creditori per l’apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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