Tribunale di Lucca – Modalità di accertamento del limite minimo di euro 50.000.=, indicato all’art. 268 c.2 CCII per l’apertura della liquidazione controllata.
Tribunale Lucca, 11 Ottobre 2023. Pres. Giuntoli. Est. Capozzi.
Liquidazione Controllata – Apertura – Limite minimo di € 50.000 – Ammontare del solo credito del procedente – Esclusione
Nell’ipotesi in cui il credito dell’istante per l’apertura della liquidazione controllata ammonti ad un importo inferiore al limite minimo di euro 50.000.=, indicato all’art. 268 c.2 CCII, sussistono i presupposti di legge per l’apertura della procedura nell’ipotesi in cui il suddetto limite minimo sia superato considerando l’ammontare complessivo dei debiti emersi all’esito della relativa istruttoria, e non già il solo credito del procedente.
[Nel caso specifico il creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata sulla base di un credito pari ad € 16.783; il tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accertato sommariamente l’esistenza di situazioneuna debitoria superiore al limite di € 50.000 previsto dalla legge]