Tribunale di Salerno – Composizione negoziata e domanda di riconoscimento, inaudita altera parte, di misure protettive tipiche, atipiche e cautelari: istanze che non possono trovare accoglimento.
Tribunale di Salerno, V.G.- Crisi d'Impresa, 10 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Giorgio Jachia.
Composizione negoziata della crisi - Richiesta di conferma delle misure protettive e di riconoscimento di misure atipiche o cautelari - Istanze che non possono venir accolte o che possono trovare solo parziale accoglimento - Protesti – Segnalazioni in centrali rischi – Negoziazione di assegni postdatati
Con riferimento alla richiesta formulata dal debitore, a seguito dell'avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi, di conferma delle misure protettive, si deve ritenere che vadano rigettate le istanze di, inaudita altera parte, inibizione ai creditori della proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento, della intimazione di pagamento di somme e delle istanze di liquidazione giudiziale ciò in quanto, trattandosi di atti che non incidono sul patrimonio del debitore, i creditori possono legittimamente: a) iniziare o proseguire i giudizi di accertamento; b) mettere in mora il debitore; c) iniziare ricorsi per liquidazione giudiziale, essendo preclusa solo la relativa sentenza; d) incassare pagamenti perché per legge, (art. 18, comma 1, ultima riga, C.C.I.) non ne è inibita l'esecuzione. Inoltre, non può trovare accoglimento la richiesta opposta di disporre l'esecuzione da parte dei creditori di pagamenti in quanto lo stesso art. 18, comma 5, attribuisce ai creditori la facoltà di sospendere l'esecuzione dei contratti pendenti nel periodo compreso tra la data della proposizione della domanda ex art. 19 C.C.I. e la conferma delle misure protettive. Sempre in quanto non incide sul patrimonio del debitore e non è d'ostacolo allo svolgimento delle trattative, non può trovare altresì accoglimento la domanda di riconoscimento della misura protettiva atipica e cautelare consistente nel divieto, in quel lasso di tempo, con riferimento agli assegni postatati emessi, antecedentemente all'avvio di quella procedura, dal debitore a garanzia di pagamenti a favore di fornitori/creditori, per gli stessi di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista o di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati a danno del ricorrente ed a iscrizioni negative del di lui nominativo all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi, come anche deve essere rigettata la richiesta di disporre con decreto, sempre “inaudita altera parte”, il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso di quelli stessi creditori, semmai il tribunale può eventualmente vietarne temporalmente, fino all'emissione el provvedimento definitivo, la negoziazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-10-ottobre-2023-est-jac.hia
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29968/CrisiImpresa?Composizione-ne...
[con riferimento alla prima parte della massima, cfr. in questa rivista: Tribunale Trento, 23 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6778].