Corte di Cassazione - Estensione del fallimento al socio accomandante - Presupposti

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Data di riferimento: 
03/06/2010

Reclamo art. 18

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010.
Presidente U.R. Panebianco
Relatore A. Nappi

Il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce un atto di gestione della società e pertanto non comporta l'assunzione di responsabilità illimitata dell'accomandante prevista dall'art. 2320 l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Quando la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di socio di una determinata società di persone, viola il principio del rispetto del contraddittorio, stabilito nell'art. 15 l.f., la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione con la quale venga riconosciuta al fallito la qualità di imprenditore individuale. (G.F. - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]